STATUTO
GATTI DEL GIOVENZANO ODV
ART. 1 – Denominazione e sede
È costituito, nel rispetto del Codice civile, del Dlgs. 117/2017 e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore l’Ente denominato GATTI DEL GIOVENZANO ODV (Organizzazione di Volontariato) che assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
L’organizzazione ha sede legale in Via Fontana di Leo n. 10 nel comune di Gerano (Rm).
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
ART. 2 – Statuto
L’organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
ART. 3 – Efficacia dello statuto
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.
ART. 4 – Interpretazione dello statuto
Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.
ART. 5 – Finalità e Attività
L’organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’Attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati è quella prevista all’art. 5 comma1 lettera e) del D.lgs 17 luglio 2017 “interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281”.
A tal fine l’Associazione intende:
– costituire una colonia felina e tutelare il rispetto dei diritti dei gatti liberi e di colonia;
– contribuire alla promozione e al mantenimento delle relazioni positive di convivenza fra le popolazioni della valle del Giovenzano e le comunità di gatti che condividono lo stesso territorio, in accordo con le Amministrazioni Locali;
– catturare-Sterilizzare-Reinserire (TNP: Trap-Neuter–Return): La cattura verrà effettuata dai soci dell’associazione secondo metodi rispettosi del Benessere dei gatti in accordo, ove presenti, con le persone che di essi si occupano. Prima di essere sterilizzati presso ambulatori veterinari di fiducia ci si accerterà delle buone condizioni di salute del gatto, il quale verrà seguito nei giorni successivi all’intervento. Verrà tagliato un angolo dell’orecchio destro per indicare l’avvenuta sterilizzazione. Infine il gatto verrà reintrodotto nel suo ambiente;
– stabilire contatti con le popolazioni affinché vengano segnalati sia i gatti da sterilizzare sia quelli in precarie condizioni di salute affinché l’associazione possa fornire supporto per le loro cure;
– promuovere ed effettuare l’adozione dei gatti affidati alle cure o alla supervisione dell’associazione che per qualche ragione non possano essere reimmessi nei loro territori. Condizione sempre obbligatoria e che l’affidatario permetta reiterati controlli diretti pre e post adozione da parte dei volontari incaricati;
– collaborare con Enti pubblici quali Regioni, Province, Comunità Montane, Comuni, ASL, gattili pubblici convenzionati o privati per quanto concerne la tutela degli animali e la sensibilizzazione dei confronti delle colonie Feline;
– realizzare i progetti finalizzati all’applicazione delle leggi a protezione degli animali in particolare per la gestione degli animali malati o in difficoltà;
– promuovere i gruppi di volontariato che estendano ad altri territori progetti e metodi dell’associazione.
L’associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione e di informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità. L’associazione potrà svolgere esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro le attività marginali previste per le organizzazioni di volontariato nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fideiussorie necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali sempre con riferimento all’oggetto sociale nei limiti consentiti dalla legislazione vigente.
L’associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare alla collaborazione con gli enti locali anche attraverso la stipula di apposite convenzioni della partecipazione ad altri enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
Per l’attività di interesse generale prestata l’organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
L’associazione può svolgere ogni altra attività che possa rendersi necessaria per la realizzazione dei fini statutari ed in particolare potrà esercitare attività secondarie e strumentali rispetto a quelle sopra elencate, purché non incompatibili con la sua natura di associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.
L’organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Lazio.
ART. 6 – Ammissione
Sono soci dell’organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
L’ammissione all’organizzazione è deliberata dall’Organo di amministrazione su domanda dell’interessato.
La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.
In caso di rigetto della domanda, l’organo di amministrazione comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola. L’aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione.
Possono essere ammessi con la qualifica di soci benemeriti sia persone fisiche che enti del terzo settore, i quali possono avere solo voto consultivo e non vincolante, né essere tenuti al pagamento della quota associativa.
L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.
ART. 7 – Diritti e doveri degli associati
I soci dell’organizzazione hanno il diritto di:
– eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
– essere informati sulle attività dell’organizzazione e controllarne l’andamento;
– essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, ai sensi di legge;
– prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
– votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
e il dovere di:
– rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
– svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
– versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito.
ART. 8 – Qualità di volontario
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’organizzazione.
ART. 9 – Perdita della qualifica di socio
La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
Il socio può recedere dall’organizzazione mediante comunicazione scritta all’organo amministrativo.
L’associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’organizzazione.
L’esclusione è deliberata dall’assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.
ART. 10 – Gli organi sociali
Sono organi dell’organizzazione:
– Assemblea dei soci
– Organo di amministrazione
– Presidente
– Organo di controllo (eventuale)
– Organo di revisione (eventuale)
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
ART. 11 – L’Assemblea
L’Assemblea è composta dai soci dell’organizzazione ed è l’organo sovrano.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione.
Tale comunicazione può avvenire a mezzo affissione presso i locali dell’associazione o a mezzo comunicazione scritta da consegnare con qualsiasi mezzo, spedita/divulgata almeno 10 giorni prima della data fissata per l’assemblea. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l’organo amministrativo lo ritiene necessario.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’organizzazione, in libera visione a tutti i soci.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
L’Assemblea potrà riunirsi in videoconferenza sia in sede ordinaria che straordinaria. In questo caso nella convocazione si dovrà tener conto di quanto segue:
– Insieme ai punti dell’ordine del giorno dovrà essere fornita la relativa documentazione ovvero dovranno essere indicate le modalità in cui tale documentazione può essere reperita;
– Dovranno essere indicate le modalità con le quali il Presidente accerterà la regolarità della costituzione della riunione, identificando in modo certo i partecipanti, le modalità di svolgimento;
– Indicare lo strumento scelto per realizzare la riunione in videoconferenza e delle modalità con cui potervi accedere.
ART.12 – Compiti dell’Assemblea
L’assemblea:
– nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
– nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
– approva il bilancio;
– delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
– delibera sull’esclusione degli associati;
– delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
– approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
– delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’organizzazione;
– delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
ART. 13 – Assemblea ordinaria
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione da fissarsi almeno un giorno dopo qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta.
Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe. È ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
ART. 14 – Assemblea straordinaria
L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’organizzazione con la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
La seconda convocazione, fissata in data successiva a quella della prima convocazione delibera con la stessa maggioranza previste per la prima.
ART. 15 – Organo di Amministrazione
L’organo di amministrazione governa l’organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
L’organo di amministrazione è formato da un numero dispari di 3 membri eletti dall’assemblea tra gli associati, per la durata di anni 4 anni. Si applica l’articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del codice civile.
L’organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti tutti i componenti e delibera a maggioranza.
Il presidente dell’organizzazione è il presidente dell’organo di amministrazione ed è nominato dall’assemblea assieme agli altri componenti dell’organo di amministrazione.
L’organo amministrativo è tenuto a predisporre, approvare il bilancio di esercizio e quello sociale. È tenuto a rispettare tutti gli adempimenti ad essi legati.
L’organo amministrativo potrà riunirsi in videoconferenza sia in sede ordinaria che straordinaria. In questo caso nella convocazione si dovrà tener conto di quanto segue:
Insieme ai punti dell’ordine del giorno dovrà essere fornita la relativa documentazione ovvero dovranno essere indicate le modalità in cui tale documentazione può essere reperita;
Dovranno essere indicate le modalità con le quali il Presidente accerterà la regolarità della costituzione della riunione, identificando in modo certo i partecipanti, le modalità di svolgimento;
Indicare lo strumento scelto per realizzare la riunione in videoconferenza e delle modalità con cui potervi accedere.
ART. 16 – Il Presidente
Il presidente rappresenta legalmente l’organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il presidente è eletto dall’assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Il presidente dura in carica quanto l’Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente e dell’organo di amministrazione.
Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
ART. 17 – Organo di Controllo
È nominato nei casi previsti dall’art. 30 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
L’organo di controllo:
– vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
– vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto
funzionamento;
– esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
– attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 18 – Organo di Revisione legale dei conti
È nominato nei casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
ART. 19 – Risorse economiche
Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:
– quote associative;
– contributi pubblici e privati;
– donazioni e lasciti testamentari;
– rendite patrimoniali;
– attività di raccolta fondi;
– rimborsi da convenzioni;
– ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
ART. 20 – I beni
I beni dell’organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’organizzazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.
ART. 21 – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio
L’organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
ART. 22 – Bilancio
I documenti di bilancio dell’Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.
ART. 23 – Bilancio sociale
È redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 24 – Convenzioni
Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall’organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’organizzazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’organizzazione.
ART. 25 – Personale retribuito
L’organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 33 del D. Lgs. 117/2017.
I rapporti tra l’organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione.
ART. 26 – Responsabilità ed assicurazione degli aderenti
I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 27 – Responsabilità della organizzazione
L’organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
ART. 28 – Assicurazione dell’organizzazione
L’organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.
ART. 29 – Devoluzione del patrimonio
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
L’eventuale devoluzione, però, sarà possibile solo dopo il parere favorevole dell’ufficio del Runts.
ART. 30 – Libri sociali obbligatori
L’associazione deve tenere:
1) il libro degli associati;
2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Controllo e degli eventuali altri organi sociali.
L’associazione dovrà inoltre adeguarsi, nei casi previsti dalla legge, alle disposizioni di cui agli articoli 13, 14 e 17 del D. Lgs. 117/2017.
I primi tre libri, di cui alle lett. a), b) e c), devono essere tenuti dall’Organo di Amministrazione, mentre l’ultimo è a carico dell’organo di riferimento. Inoltre, tutti gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità di seguito specificate. La domanda di presa visione della documentazione dovrà pervenire con la relativa motivazione in forma scritta all’Organo di Amministrazione cui spetterà il rilascio scritto della relativa autorizzazione. La presa in visione sarà ammessa presso la sede dell’Associazione, in presenza del socio interessato e di un componente dell’Organo di Amministrazione all’uopo delegato. È in ogni caso vietata l’acquisizione, anche temporanea, dell’originale dei documenti dell’Associazione, nonché il trasferimento di essi, anche temporaneo, al di fuori della sede legale.
ART. 31 – Disposizioni finali
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.